INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO
Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento a come previsto dall’art. 37 comma 1:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi come previsto dall’art. 37 commi 6-7.
I corsi effettuati
- Corso di primo soccorso
- Corso antincendio basso rischio
- Corso antincendio medio rischio
- Corso antincendio alto rischio
- Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Corso responsabile servizio di prevenzione e protezione ( RSPP)
