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Sicurezza sul Lavoro

Lo Studio Marchetti fornisce un servizio di consulenza con l’ausilio di personale esperto che presterà la propria professionalità per analizzare le possibili soluzioni al miglioramento, nonché per la stesura della documentazione tecnica prevista dagli adempimenti della sicurezza sul lavoro 81/08 smi 106/09.

- Consulenza sicurezza sul lavoro 81/08 smi;
- Redazione dei documenti di valutazione dei rischi DVR, piani operativi di sicurezza POS, documenti unico valutazione rischi interferenze DUVRI
- Medicina del lavoro;
- Prove tecniche strumentali ( rumore, vibrazioni, agenti chimici ecc…)
- Formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti antincendio, pronto soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, responsabile sicurezza prevenzione e protezione RSPP.
- Verifica e Controllo degli estintori e dei presidi antincendio;
- Consulenza gestione conformità legislative ambiente, sistri, dichiarazione mud, prove di laboratorio emissione in atmosfera ecc…


Porte Blindate Roma


Tra le aziende che si sono rivolte allo Studio di consulenza, trova posto una ulteriore realtà che si propone nel settore delle porte di sicurezza blindate, ma non solo. Valblinda è una fabbrica che si rivolge al settore infatti anche per quel che riguarda l’intero settore infissi per la protezione della casa. La proposta abbraccia sia la produzione di porte blindate e portoni corazzati, ma nello stabilimento di produzione si effettuano anche lavorazioni quali inferriate di sicurezza in acciaio, persiane blindate e soluzioni per esterno quali cancelli (anche automatizzati) e recinzioni.
Oltre alla certificazione delle porte blindate, garanzia di resistenza e sicurezza, l’attività del nostro studio è stata rivolta anche ad ottenere una maggiore visibilità sul web del sito Valblinda già esistente.
Ci aspettiamo il solito ritorno in termini di visibilità, in un settore estremamente competitivo come quello in cui opera la nostra partner.


Autospurgo Roma e Latina

Initiative 2000 è una realtà di assoluto rilievo nel campo dei servizi ambientali sulle province di Roma e Latina. E’ stato un ottimo modo per entrare a contatto con una azienda di assoluto prestigio, che abbiamo avuto modo di affiancare nella cura e nella gestione di parte della sua immagine web. Il settore in cui opera Initiative 2000 SEA è un settore estremamente competitivo, ma l’ azienda, vantando moltissimi anni di esperienza occupa un posto di primaria rilevanza per servizi (proposti H24) quali spurgo di fognature, autospurgo pronto intervento, disotturazioni e disostruzioni, pozzi neri e fosse biologiche.

Proprio la competitività del settore, ha spinto l’ azienda ad operare notevoli investimenti, sia nella struttura aziendale, estremamente agile ed organizzata, sia nell’ innovazione tecnologicha, con l’ acquisizione di macchinari di ultimissima generazione per tutte le operazioni necessarie ai servizi proposti.

Tutti i settori dell’ azienda operano in regime di qualità certificata, a garanzia della sicurezza di clienti e collaboratori stessi.


Trivellazioni e Sondaggi Roma

Una delle aziende con cui la collaborazione era già stretta da tempo, ha deciso di affidare a Studio Marchetti la gestione della sua presenza sul web. Un allargamento degli incarichi che ha portato ad una attento studio del progetto che si è svolto in fasi differenziate.

L’ attenzione per la qualità dei servizi offerti da Icofond srl (azienda certificata), era ovviamente a noi già nota, così come tutti i servizi proposti dall’ azienda in materia di gestione del sottosuolo. Icofond infatti si propone nel settore delle analisi del terreno, con servizi che spaziano dalle trivellazioni, ai sondaggi, carotaggi, micropali ed indagini sia geotecniche che geognostiche.
L’ attento studio del settore di riferimento, ha portato ad uno sviluppo del progetto che sapesse tener conto delle esigenze aziendali, sia in termini di immagine, che in termini di diffusione dei servizi, numerosi ed estremamente accurati. Il fatto che l’ azienda, pur avendo la sua sede a Roma, si proponga su tutto il territorio del Centro Italia, ci ha spinto a proporre una diffusione della sua immagine web su tutto questo territorio.


Ital Porte Blindate

Fabbrica di porte blindate a Roma

La collaborazione con ItalPorteBlindate, che va avanti da anni per la certificazione dei prodotti dell’ azienda, si è allargata anche al settore dell’ immagine e della presenza web. Abbiamo avuto modo di conoscere il prodotto ItalPorte, testarne e certificarne la qualità, la resistenza e l’ affidabilità. Abbiamo studiato a fondo il settore merceologico. Abbiamo alla fine elaborato un progetto che potesse al meglio esprimere quello che era il desiderio dell’ azienda: avere una presenza forte ed una immagine esaustiva ed allo stesso tempo concreta della sua linea produttiva.

Le porte blindate prodotte si caratterizzano dall’ elevato profilo, uno standard di alto livello in termini qi qualità e sicurezza. Spesso è consigliabile effettuare un investimento importante, soprattutto quando in ballo c’è la sicurezza.

E’ proprio su questo che ItalPorteBlindate ha fondato la sua filosofia, ovvero produrre e fornire portoni blindati e corazzati in grado di resistere a qualsiasi tentavo di effrazione, al fine di garantire non solo la soddisfazione dei committenti, privati od aziende che siano, ma di soddisfare una vera e propria esigenza di sicurezza e tranquillità. Le certificazioni dell’ azienda in questo senso rappresentano una ulteriore garanzia, e gli investimenti e le attente analisi rispecchiano la volontà di offrire un prodotto sempre migliore.


Passari & Cilia

Passari & Cilia – Macchinari ed attrezzature per il settore edile

Una delle collaborazioni dello Studio Marchetti, quella con la nota azienda di vendita e noleggio di macchine edili, Passari & Cilia, si è con gli anni andata consolidando, fino allo sviluppo del portale web e della veicolazione dell’ immagine aziendale sul canale internet.

Questo ulteriore incarico affidatoci da questo affezionato partner, ci ha portato ad effettuare un notevole ed approfondito studio di quelle che sono le caratteristiche del settore delle forniture per l’ edilizia, riferite ai macchinari ed alle attrezzature per lo svolgimento delle opere di costruzione. L’ azienda infatti, operando in un regime di qualità certificata, spicca sul panorama non solo di Roma, ma nazionale per la qualità dei sevizi ed i prodotti offerti.

Tutti i marchi proposti sono tra i più noti a livello mondiale, e l’ articolata ed al tempo stesso agile struttura aziendale le permettono di rispondere efficacemente a tutte le esigenze e problematiche di un settore, quello edile, in cui i mutamenti economici globali vanno ad influenzare pesantemente l’ andamento del mercato.

La solidità, la competenza e la lunga esperienza ne fanno una delle figure di primo piano in Italia per tutto il settore.

Aggiornamento Giugno 2011 – Realizzata nuova campagna per il settore del noleggio dei ponteggi per edilizia.


Euro Disinfestazioni

Tra i nostri clienti, Euro Disinfestazioni ha deciso di affidarsi a noi anche per quel che riguarda la sua presenza sul web. La ormai lunga collaborazione con questa solida realtà del panorama pontino nel settore disinfestazione, ha fatto si che il rapporto si allargasse anche per il settore comunicazione dell’ azienda.

Euro Disinfestazioni si propone ormai da lunghissimo tempo in un campo di importanza vitale, quello della salute e dell’igiene. Proprio tale esperienza, unitamente ad uno staff preparato e costantemente aggiornato, e il parco macchine di ultima generazione ne fanno un punto di riferimento sia sulla provincia di Roma che su quella di Latina per i servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione.

Tutti i servizi sono rivolti sia ad aziende ed enti pubblici, sia ai privati. Euro Disinfestazioni, in tutti i suoi servizi (Pronto Intervento erogati 24 ore su 24), opera in piena osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente, per la sicurezza dei propri collaboratori, dei committenti e dell’ ambiente.


Medicina del Lavoro

Il medico competente, come prescritto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera a), Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e richiamati in particolare i seguenti articoli:

  • - art. 18 comma 1 lettera a) che sancisce l’obbligo del Datore di Lavoro di nominare il Medico Competente;
  • - art. 25 che stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
  • - art. 38 che definisce i titoli e requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di Medico Competente;
  • - art. 39 che definisce lo svolgimento dell’attività di Medico Competente;
  • - art. 41 che definisce le modalità della sorveglianza sanitaria.

Valutazione dei Rischi

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire gli elementi utili per prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi fa riferimento oltre che a codici di buona pratica, a principi generali della prevenzione e al politica di sicurezza aziendale, anche a normative tecniche quali:

L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a :

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggettiin possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


Responsabilità sul posto di Lavoro

Responsabilità Datore di lavoro

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve provvedere a:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono risultare adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  • nell’ambito dell’ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del D.Lgs. 81/08;

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il dipendente. Ha il potere decisionale e la disponibilità economica e finanziaria. In tutti i casi colui che, secondo l’organizzazione aziendale, ha la responsabilità dell’impresa in quanto titolare dei poteri decisionali. Nomina. i soggetti previsti per l’organizzazione aziendale della sicurezza.

Responsabilità dei Preposti;

In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Responsabilità dei lavoratori;

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchè i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.


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