Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza sul Lavoro

Lo Studio Marchetti fornisce un servizio di consulenza con l’ausilio di personale esperto che presterà la propria professionalità per analizzare le possibili soluzioni al miglioramento, nonché per la stesura della documentazione tecnica prevista dagli adempimenti della sicurezza sul lavoro 81/08 smi 106/09.

- Consulenza sicurezza sul lavoro 81/08 smi;
- Redazione dei documenti di valutazione dei rischi DVR, piani operativi di sicurezza POS, documenti unico valutazione rischi interferenze DUVRI
- Medicina del lavoro;
- Prove tecniche strumentali ( rumore, vibrazioni, agenti chimici ecc…)
- Formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti antincendio, pronto soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, responsabile sicurezza prevenzione e protezione RSPP.
- Verifica e Controllo degli estintori e dei presidi antincendio;
- Consulenza gestione conformità legislative ambiente, sistri, dichiarazione mud, prove di laboratorio emissione in atmosfera ecc…


Valutazione dei Rischi

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire gli elementi utili per prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi fa riferimento oltre che a codici di buona pratica, a principi generali della prevenzione e al politica di sicurezza aziendale, anche a normative tecniche quali:

L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a :

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggettiin possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


Responsabilità sul posto di Lavoro

Responsabilità Datore di lavoro

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve provvedere a:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono risultare adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  • nell’ambito dell’ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del D.Lgs. 81/08;

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il dipendente. Ha il potere decisionale e la disponibilità economica e finanziaria. In tutti i casi colui che, secondo l’organizzazione aziendale, ha la responsabilità dell’impresa in quanto titolare dei poteri decisionali. Nomina. i soggetti previsti per l’organizzazione aziendale della sicurezza.

Responsabilità dei Preposti;

In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Responsabilità dei lavoratori;

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchè i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.


Procedure di sicurezza e DPI

A seguito del processo di valutazione e consultazione , emerge la necessità di redigere delle procedure di lavoro per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro degli addetti all’insediamento produttivo in esame. In questa prima fase si è ritenuto opportuno dare priorità alle:

  • procedure per la gestione delle emergenze e per la lotta antincendio;
  • procedure per la corretta gestione delle sostanze;
  • procedure per la corretta gestione dei DPI (dispositivi di protezione individuale);
  • procedure per la corretta gestione degli acquisti.

In relazione alla gestione delle emergenze sono state redatte delle procedure specifiche riportate in allegato. Tali procedure hanno definito le norme comportamentali del personale, degli addetti alle emergenze e degli addetti ai posti di chiamata.

Per quanto riguarda la gestione delle sostanze è opportuno distinguere nel processo di lavoro che deve essere fatto per inquadrare la situazione attuale ed il lavoro necessario per l’introduzione di nuove sostanze. Ad ogni modo deve essere realizzato un sistema di controllo che soddisfi i seguenti requisiti:

  • deve essere possibile individuare chiaramente le sostanze immagazzinate;
  • i prodotti scaduti o inutilizzabili devono essere smaltiti o restituiti
  • non devono mai essere superati i quantitativi di stoccaggio per i quali sono stati rilasciati i certificati di prevenzione incendi;
  • deve essere reperibile la scheda tecnica e di sicurezza di ogni sostanza o prodotto stoccato;
  • le schede di sicurezza devono essere conformi alla Dir 91-155CEE (scheda in 16 punti);
  • le schede tecniche e di sicurezza devono essere ben catalogate, facilmente consultabili e reperibili;
  • deve esistere una testimonianza cartacea della presa visione della scheda tecnica da parte dei soggetti che vengono a contatto con la sostanza o con il prodotto (verbale di consegna, firma per presa visione ecc.);
  • devono essere disponibili i dispositivi di protezione raccomandati nelle schede (analizzare le frasi R ed S).

La gestione dei DPI è per certi versi collegata a quanto indicato per le sostanze Il sistema di gestione e controllo deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • la scelta dei DPI deve essere consequenziale ai risultati della valutazione dei rischi;
  • i DPI adottati devono essere conformi alla normativa specifica di riferimento;
  • i DPI scelti devono corrispondere al fattore di rischio specifico (per esempio ad ogni tipo di guanto: contro i tagli, le ustioni o la corrente elettrica corrisponde la rispondenza a precise norma tecniche specifica);
  • la fornitura del DPI deve essere motivata (appartenenza alla mansione);
  • la fornitura del DPI deve essere accompagnata da verbale di consegna firmato dal destinatario nel quale si specifichi che l’operatore ha preso visione del libretto di uso del dispositivo.

La consegna dei DPI previsti in relazione ad i rischi rilevati è riportata nel documento allegato ‘assegnazione dpi’.

Tra i rischi da valutare all’interno di una organizzazione / azienda troviamo

Aree esterne ed accessi

Luoghi di lavoro

Igiene e servizi

Microclima e ventilazione

Ergonomia

Movimentazione manuale dei carichi

Attrezzature manuali

Impianto elettrico

Incendio ed esplosione

Gestione delle emergenze e del primo soccorso

Stress da lavoro correlato

Videoterminalisti VDT

Dpi

Recipienti di aria

Agenti chimici

Macchine ed attrezzature elettriche

Magazzini e scaffalature

questo elenco non è da ritenersi esaustivo ai fini di una valutazione dei rischi in conformità al D.Lgs 81/08 smi 106/09.


Formazione – Addestramento

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO

Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento a come previsto dall’art. 37 comma 1:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi come previsto dall’art. 37 commi 6-7.

I corsi effettuati

  • Corso di primo soccorso
  • Corso antincendio basso rischio
  • Corso antincendio medio rischio
  • Corso antincendio alto rischio
  • Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • Corso responsabile servizio di prevenzione e protezione ( RSPP)

Fasi di Consulenza

L’attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 s.m.i. 106/09 prevede le seguenti fasi;

a) Check-up dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) Redazione di tutta la documentazione tecnica prevista, verifica documentale, modifiche e integrazioni, ha lo scopo di valutare la completezza e la conformità del sistema documentale al D.Lgs 81/08 s.m.i. 106/09;

c) Modifiche ed integrazioni del docuemento di valutazione dei rischi: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la riduzione al minino nell’esposizione;

d) Modifiche ed integrazioni del piano di emergenza ed evaquazione: misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso ed anticendio.

e) Modifiche ed integrazioni del documento programma di prevenzione e protezione;

f) Redazione dei piani operativi di sicurezza (POS);

g) Informazione e formazione interna dei lavoratori;

h) Indicazione al Datore di Lavoro, di tutti gli adempimenti previsti dal Decreto e delle relative comunicazioni da effettuare agli organi competenti;

i) Verifiche ispettive interne allo scopo di valutare la conformità dell’azienda al decreto legislativo;

j) Affiancamento in occasione di rilievi e verifiche ispettive da parte degli organi competenti.

k) Medicina del lavoro (visite mediche comprensive di prelievo del sangue, audiometria, spirometria,elettrocardiogramma, visita generale e nomina medico competente);

l) Consulenza gestione sistri, mud e conformità ambiente;

m) Prove strumentali:

  • rischio rumore
  • rischio chimico
  • rischio vibrazioni

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